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Chi Siamo

Atena Alta Formazione è una società a responsabilità limitata costituita da professionisti dell’area giuridico-economica, che grazie alla collaborazione di avvocati, dottori commercialisti e docenti universitari, di eccellente esperienza professionale e didattica, offre una soluzione formativa di qualità alla propria clientela.

La società Atena Alta Formazione S.r.l. è specializzata da oltre 10 anni nella formazione di pubbliche amministrazioni, imprese private e liberi professionisti, nonché nella formazione della figura professionale del Mediatore civile e commerciale istituita con il D. Lgs. 4 marzo 2010 n.28.

La nostra missione è trasmettere il sapere con competenza e serietà, qualità che rendono Atena Alta Formazione la scelta ottimale.

I Nostri Corsi

Corsi di preparazione ai concorsiCorsi di perfezionamento per Avvocati, Funzionari di Pubbliche Amministrazioni e Imprese privateWorkshopCorso di preparazione Esame di AvvocatoCorsi per Mediatore Civile e CommercialeCorsi per Gestori della crisi da sovraindebitamento24 CFU per l'insegnamento

Organismo di mediazione

Ente di Formazione accreditato dal Ministero della Giustizia al n.186
Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia al n. 788

Siracusa, Catania e Roma

MediazioneAvvia una mediazioneIndennità ante 15.11.2023Indennità dopo il 15.11.2023Modulistica

Procedura di mediazione e suo svolgimento

Per mediazione si intende l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. La conciliazione è la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione. (Definizioni contenute nel Decreto legislativo n. 28/2010).
La procedura di mediazione presso Atena Alta Formazione si svolge in diverse fasi, disciplinate in parte dalla legge e, soprattutto, da un regolamento di procedura depositato presso il Ministero della giustizia.

Avvio della mediazione

La procedura si avvia tramite il deposito dell’istanza di mediazione presso Atena Alta Formazione, utilizzando il modello predisposto ovvero una domanda scritta avente i medesimi contenuti. Atena Alta Formazione comunica prontamente all’altra parte l’avvenuto deposito della domanda.

Prima dell’ incontro di mediazione

Successivamente, Atena Alta Formazione nomina il mediatore e comunica alle parti la data, l’ora e il luogo dello svolgimento dell’incontro di mediazione. L’incontro tra le parti in lite e il mediatore è preceduto da una fase di preparazione, durante la quale il mediatore verifica la presenza dei requisiti posti a garanzia della migliore riuscita della mediazione. Questi elementi includono la disponibilità delle persone che dovranno sedere al tavolo della mediazione, la relativa capacità decisionale transattiva, la presentazione della documentazione rilevante e simili.

  • Nomina del Mediatore. Il profilo e le esperienze di tutti i mediatori di Atena Alta Formazione sono pubblici e consultabili on-line dalle parti sul sito www.atenaltaformazione.it. Oltre ai requisiti minimi fissati dalla legge, tutti i mediatori di Atena Alta Formazione hanno una comprovata esperienza in materia di risoluzione delle controversie. Se con la presentazione dell’istanza che avvia la procedura le parti non hanno indicato il nominativo del mediatore, il responsabile dell’organismo propone una terna di nomi su cui esprimere la preferenza. Nelle controversie di valore inferiore a 500.000 euro, il responsabile dell’organismo nomina direttamente il mediatore ritenuto più idoneo, sempre tra coloro che sono iscritti nella lista di Atena Alta Formazione.
  • Contatti preliminari tra il mediatore e gli avvocati. In base al valore e alla complessità della lite, il mediatore può mettersi in contatto con le parti e i loro consulenti per dei colloqui o incontri preliminari.
  • Richiesta di memorie. In accordo con le parti e i loro consulenti, il mediatore di norma richiede delle memorie preliminari riassuntive del caso, unitamente a tutta la documentazione che ritenga utile per preparare l’incontro di mediazione.

Incontro di mediazione

Il mediatore è libero di condurre la mediazione nel modo più opportuno in conformità al Regolamento di Atena Alta Formazione, tenendo in considerazione la volontà delle parti, le circostanze del caso e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore è libero di tenere incontri congiunti e separati.

  • Sessione iniziale congiunta. Nel giorno, ora e luogo stabiliti, il mediatore incontra tutte le parti e i consulenti. In quest’occasione, il mediatore dapprima illustra a tutti i partecipanti le regole procedurali; successivamente, ciascuna parte ha la possibilità, solitamente per il tramite del proprio avvocato, di esporre il caso alla presenza della controparte e del mediatore.
  • Negoziato assistito. La fase del negoziato tra le parti, assistite dal mediatore, rappresenta il cuore di tutta la procedura. Di norma, il mediatore facilita tale negoziato avendo con ciascuna delle parti colloqui riservati, eventualmente alternati da sessioni congiunte. Le informazioni rivelate al mediatore durante gli incontri separati rimangono confidenziali, e non sono rivelate alla controparte salvo espressa autorizzazione. In questa fase si esprime la massima flessibilità della procedura, che dipende grandemente anche dallo stile del mediatore.
  • Eventuale mancata partecipazione di una parte. Il mediatore dà atto dell’eventuale mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti alla procedura di mediazione mediante apposito verbale. La legge italiana stabilisce che, nel successivo giudizio, il giudice possa desumere elementi di prova ai sensi dell’art. 116 del codice di procedura civile.

Conclusione della mediazione

In questa fase il mediatore incentiva la definizione dei termini di un accordo, se del caso proponendo soluzioni di compromesso. In caso non vi sia accordo, il mediatore deve dichiarare concluso il tentativo.

  • Accordo. Se le parti raggiungono un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo redatto dalle parti, di norma con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Il processo verbale è depositato presso Atena Alta Formazione ed è sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Il verbale di accordo è omologato su istanza di parte con decreto del presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
  • Mancato accordo. Se le parti non raggiungono un accordo a conclusione dell’incontro di mediazione, la cui durata è stabilita in precedenza, il mediatore può inviare alle parti una proposta scritta di composizione della lite. Le parti hanno 7 giorni di tempo per accettarla o rifiutarla. La mancata risposta nei termini previsti equivale a rifiuto. In base al regolamento di Atena Alta Formazione, il mediatore si riserva il diritto di non formulare una proposta, anche se richiesta da entrambe le parti, quando ritiene di non aver acquisito elementi sufficienti a tal fine. Anche in caso di rifiuto della proposta, o di mancata tempestiva risposta, il mediatore forma processo verbale ove attesta il fallimento del tentativo.

Protagonisti della mediazione e loro ruoli

Atena Alta Formazione
Ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la procedura di mediazione può essere amministrata esclusivamente da un organismo accreditato e soggetto a vigilanza da parte del Ministero della giustizia come Atena Alta Formazione srl. Atena Alta Formazione srl riceve la domanda di mediazione, nomina un case manager e il mediatore tra quelli della propria lista, e infine convoca le parti per l’incontro di mediazione.
Il mediatore
Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione e non decide ciò che è equo o giusto. Al contrario, il mediatore aiuta le parti e i loro consulenti a trovare una soluzione mutuamente soddisfacente per la definizione della lite. I mediatori di Atena Alta Formazione sono selezionati per la pluriennale esperienza sul campo, e i loro profili sono consultabili sul sito www.atenaltaformazione.it. Per garantire il massimo livello di indipendenza e neutralità, di norma non possono essere nominati mediatori coloro che sono iscritti in un albo professionale nella regione di residenza delle parti in lite o dei loro avvocati.
Il case manager
È responsabile del caso assieme al mediatore, per garantirne la massima efficienza nella gestione, specialmente per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e logistici.
Le parti in lite
Il Regolamento di Atena Alta Formazione richiede la presenza delle parti durante gli incontri di mediazione. Solo con la partecipazione attiva delle parti, infatti, il mediatore può esplorare i reali interessi sottesi alla lite e facilitarne così la composizione. Un mandato a transigere conferito dalla parte, per quanto ampio, non può considerarsi equivalente sotto questo punto di vista. Le persone giuridiche possono partecipare alla mediazione tramite un rappresentante dotato dei necessari poteri. Il mediatore ha facoltà di non procedere all’incontro di mediazione, o di porvi termine in qualsiasi momento, qualora non gli sia data prova che i partecipanti dispongano di tali poteri.
Gli avvocati e i consulenti
L’assistenza da parte di un avvocato non è richiesta per legge, ma è fortemente consigliata da Atena Alta Formazione. L’avvocato, infatti, svolge un ruolo importante in tutte le fasi della mediazione. Prima della mediazione, prepara accuratamente il caso, redige le memorie, valuta le alternative e tiene i contatti con il mediatore. Durante la mediazione, assiste il proprio cliente nella discussione con la controparte. Al termine della procedura, redige l’accordo che, con la firma del mediatore e il successivo controllo di regolarità formale da parte dell’autorità giudiziaria, diviene titolo esecutivo. Spesso, in caso di accordo mediato che preveda l’esecuzione di prestazioni di durata, l’avvocato verifica l’attuazione delle intese raggiunte.
I vantaggi della mediazione
Il ricorso alla procedura di mediazione garantisce la definitiva risoluzione della lite nella grande maggioranza dei casi. Inoltre, se gestita da mediatori appositamente formati ed esperti la procedura offre i seguenti vantaggi.
Tempi rapidi
Uno dei principali benefici offerti dalla mediazione è la possibilità di gestire autonomamente il processo di risoluzione della controversia, mantenendone il controllo. La procedura di mediazione è avviata nei tempi concordati tra le parti e l’organismo, e non può durare complessivamente oltre 4 mesi. Nella prassi, gli incontri di mediazione che durano più di uno o due giorni sono in effetti assai rari.
Costi contenuti e prevedibili
Di pari passo con il contenimento dei tempi va anche quello dei costi. Poiché gli incontri di mediazione vengono fissati per periodi di tempo predefiniti, e le indennità complessive sono predeterminate (e sottoposte per legge a controllo ministeriale), i costi della procedura sono certi e prevedibili.
Controllo sul risultato
Le parti, non il mediatore, stabiliscono i contenuti dell’accordo. Diversamente dal processo e dall’arbitrato, pertanto, non vi è il rischio di una decisione avversa.
Attenzione agli interessi reali
La mediazione non è legata al principio della domanda; con l’aiuto del mediatore, le parti possono pertanto concentrarsi sui loro interessi e bisogni reali, e dar vita ad accordi, anche “creativi”, che li soddisfino al meglio.
Riservatezza
Altro vantaggio straordinario della mediazione è senz’altro il carattere riservato e confidenziale dell’intera procedura, come previsto anche per legge. Sia le parti, sia il terzo neutrale sono tenuti a non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura. Allo stesso modo, il mediatore non potrà svelare a una parte le informazioni ottenute confidenzialmente dall’altra durante gli incontri separati, a meno che non sia stato altrimenti pattuito.
Assenza di rischio
Le parti possono porre termine alla mediazione in qualsiasi momento, e ricorrere alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie.
La Segreteria di Atena Alta Formazione srl fornisce alle parti e ai loro avvocati tutte le informazioni necessarie per l’avvio di una mediazione, inclusa la tempistica e i costi stimati.

La procedura di mediazione presso Atena Alta Formazione si svolge in diverse fasi disciplinate, in base alla legge, da un regolamento di procedura depositato presso il Ministero della giustizia.

La mediazione si avvia tramite il deposito dell’istanza di mediazione presso Atena Alta Formazione, utilizzando il modello predisposto ( scaricalo da qui) ovvero una domanda scritta avente i medesimi contenuti.

Per avviare una procedura contattate la nostra Segreteria telefonando al numero 063224052 oppure 0931491347, o inviando una Email a info@atenaltaformazione.it, oppure inviate con pec  a info@pec.atenaltaformazione.it l’istanza di mediazione, appositamente compilata e firmata.

Ai sensi dell’art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011 Tutti gli importi sono da includere IVA al 22%

Spese di avvio e notifica del procedimento di mediazione

  • € 40,00 a titolo di avvio della procedura (dovute da tutte le parti)
  • Eventuali spese vive del servizio di notifica con “raccomandata postale 1” con ricevuta di ritorno per ciascuna parte convocata.

Indennità per lo svolgimento dell’incontro di mediazione

Per lo svolgimento dell’incontro di mediazione, Atena Alta Formazione adotta gli importi ridotti previsti nelle materie di cui all’art. 5 comma 1-bis (condizione di procedibilità). Il valore della lite è indicato nell’istanza a norma del Codice di Procedura Civile. Qualora sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti, Atena Alta Formazione decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla norma vigente, e lo comunica alle parti.

Valore della lite Indennità per parte (da includere IVA)
Oltre € 5.000.001 € 4.600
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 € 2.600
Da € 500.001 a € 2.500.000 € 1.900
Da € 250.001 a € 500.000 € 1.000
Da € 50.001 a € 250.000 € 666,67
Da € 25.001 a € 50.000 € 400
Da € 10.001 a € 25.000 € 240
Da € 5.001 a € 10.000 € 160
Da € 1.001 a € 5.000 € 86,67
Fino a € 1.000 € 43,33

Nel caso di mancato accordo all’ esito del primo incontro informativo o di programmazione nessun compenso è dovuto per l’ organismo di mediazione, ai sensi dell’ art. 5-ter così del d.lgs. 28/2010, come modificato dalla l.98/2013.
Nelle procedure di mediazione volontaria, per clausola contrattuale e su invito del giudice che non rientra nei casi ex art.5 comma 1-bis d.lgs. 28/2010 si applica la tabella di cui dell’art. 16, comma 4, del DM 180/2010, come modificato dall’art. 5 del DM 145/2011.

Eventuali aumenti delle indennità

Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del DM 180/2010, come modificato dall’art. 5 del DM 145/2011, l’indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

  • deve essere aumentata del 25% in caso di successo della mediazione;
  • con esclusione delle materie di cui all’art. 5 del comma 1-bis del D. Lgs. 28/10, può essere aumentata del 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità, o difficoltà della procedura. Si considerano complesse le procedure di mediazione con una o più delle seguenti caratteristiche: svolgimento di più di due incontri di mediazione, richiesta di nomina di un CTU, studio da parte del mediatore di documenti o fascicoli complessivamente superiori a 50 pagine, procedure con più di quattro parti diverse, svolgimento o presenza di documenti in lingua straniera;
  • con esclusione delle materie di cui all’art. 5, comma 1-bis del D. Lgs. 28/10, deve essere aumentata del 20% nel caso di formulazione della proposta.
Valore della lite Aumento in caso di successo (da includere IVA)
Oltre € 5.000.001 € 2.300
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 € 1.300
Da € 500.001 a € 2.500.000 € 950
Da € 250.001 a € 500.000 € 500
Da € 50.001 a € 250.000 € 250
Da € 25.001 a € 50.000 € 150
Da € 10.001 a € 25.000 € 90
Da € 5.001 a € 10.000 € 60
Da € 1.001 a € 5.000 € 32,50
Fino a € 1.000 € 16,25

A norma di legge, gli aumenti sono calcolati sulla base della Tabella A allegata al DM 180/2010.

Modalità di pagamento

Tutte le spese vive non previste dall’art. 16 del DM 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla tabella dell’indennità e a carico delle parti. Le indennità devono essere corrisposte per intero almeno sette giorni prima dell’incontro di mediazione. L’eventuale parte di indennità non versata prima dell’incontro, insieme agli eventuali aumenti, deve essere corrisposta al termine della procedura ed è condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo. In caso di mancata partecipazione della parte convocata, Atena Alta Formazione restituisce l’intera somma versata dall’istante, trattenendo unicamente la somma dovuta per legge per l’emissione del verbale di mancata partecipazione.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA – IBAN: IT 81 V 01030 17121 000001233471, intestato a “Atena Alta Formazione srl”, “NOME e COGNOME PARTE e N° protocollo procedura di mediazione”.

Credito d’imposta e agevolazioni fiscali

In caso di successo della mediazione, entrambe le parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso d’insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000.

A. INDENNITA’ E SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO EFFETTIVO DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell’art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 150 del 2023, per le procedure di mediazione iniziate con domanda presentata dal 15 Novembre 2023 ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo della durata massima di due ore, oltre alle spese vive. Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.

Per le materie del contenzioso per cui l’incontro di mediazione è condizione di procedibilit๠(cd. “materie obbligatorie”), per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale²

INDENNITA’ PRIMO INCONTRO- MATERIE OBBLIGATORIE

VALORE DELLA CONTROVERSIA

SPESE AVVIO

SPESE MEDIAZIONE

TOTALE

TOTALE IVA COMPRESA

FINO A 1.000

32,00 €

48,00 €

80,00 €

97,60 €

DA 1.001 A 50.000

60,00 €

96,00 €

156,00 €

190,32 €

SUPERIORE A 50.001

88,00 €

136,00 €

224,00€

273,28 €

 
 
Per tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili³ (cd. “materie volontarie”)
INDENNITA’ PRIMO INCONTRO- MATERIE VOLONTARIE
VALORE DELLA CONTROVERSIA SPESE AVVIO SPESE MEDIAZIONE TOTALE TOTALE IVA COMPRESA
FINO A 1.000 40,00 € 60,00 € 100,00€ 122,00 €
DA 1.001 A 50.000 75,00 € 120,00 €   195,00€ 237,90 €
SUPERIORE A 50.001 110,00€ 170,00 € 280,00€ 341,60 €

Spese vive:

Servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale (raccomandate 1):

gratis per convocazioni tramite pec fornite dalla Parte Istante;

€ 15 Iva inclusa per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R;

€ 20 Iva inclusa per il servizio di invio ciascuna raccomandata internazionale R/R.

Servizio di firma digitale per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma:

€ 2+Iva per ciascuna firma e conservazione del verbale a norma CAD.

Servizio di rilascio copie

€ 5+Iva per ciascun documento,

La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante. L’adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. La domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato in caso di mancato pagamento della totalità dell’indennità dovuta.

Il primo incontro si svolge nella stessa giornata con la durata massima di due ore e non può essere prorogato in date successive. L’incontro che si dovesse protrarre oltre le due ore si intenderà come incontro successivo. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.

Nel corso del primo incontro, il Responsabile dell’Organismo di mediazione e il Mediatore di Atena Alta Formazione Center illustreranno le ulteriori spese di mediazione dovute per gli incontri successivi in base ai criteri e alle tabelle seguenti regolate dal DM 150/23 e le modalità di pagamento.

 

B. SPESE DI MEDIAZIONE IN CASO DI CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO E PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI (IMPORTI MINIMI APPLICATI DA ATENA ALTA FORMAZIONE)

 

In caso di conciliazione al primo incontro di mediazione e quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione, le Parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione di cui alla tabella che segue (art. 30 del DM 150/23) corrispondenti agli importi minimi inderogabili applicati da Atena Alta Formazione dei relativi scaglioni di valore della Tabella A del DM 150/23.

 

Con l’accordo delle Parti, per mediazioni di particolare complessità, possono essere applicati importi diversi dalla tabella di cui sopra nel limite dei valori minimi dello scaglione successivo.
 

C. MAGGIORAZIONI IN CASO DI CONCILIAZIONE E COMPLESSITA’

In caso di conciliazione al primo incontro o in incontri successivi al primo, le spese di mediazione riportate nella tabella precedente sono soggette ai seguenti aumenti da corrispondere alla conclusione della procedura per la consegna del verbale finale di mediazione (art. 30 del DM 150/2023).

Maggiorazioni per conciliazione nelle cd. “materie obbligatorie”, per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale

Maggiorazioni per conciliazione in tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili (cd. “materie volontarie”)

Maggiorazioni per complessità ed esperienza del mediatore

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del DM 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

D. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

 

Ai sensi dell’art. 29 del DM nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

 

E. AGEVOLAZIONI FISCALI

 

Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.

Un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.

Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.

Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.

 

F. MODALITA’ DI PAGAMENTO

 

I pagamenti devono essere effettuati tramite:

bonifico bancario alle seguenti coordinate:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA – IBAN: IT 81 V 01030 17121 000001233471, intestato a “Atena Alta Formazione srl”, “NOME e COGNOME PARTE e N° protocollo procedura di mediazione”.
 

carta di credito o bancomat presso le sedi di Atena Alta Formazione srl

L’avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica in sede di compilazione della domanda di mediazione e di adesione, è condizione necessaria e per il rilascio dei verbali.

 

E. DATI DI FATTURAZIONE E CREDITO D’IMPOSTA

 

Le parti in mediazione devono indicare i dati per l’emissione della fattura al momento del deposito della domanda e dell’adesione.

Per accedere ai benefici previsti dal credito d’imposta regolati dal Decreto del Ministero della giustizia del 1 Agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione – tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia in via di allestimento – la fattura emessa da Atena Alta Formazione  (intestata al beneficiario), prova dell’avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.

A tal fine, Atena Alta Formazione emetterà fattura alle parti in mediazione che hanno effettuato i relativi pagamenti. Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l’accesso ai benefici previsti dal credito d’imposta.

[1] Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera (incluso prestazione d’opera intellettuale), rete, somministrazione (incluso contratti di energia, acqua e sevizi vari), società di persone e subfornitura.
[2] Importi ridotti di un quinto ai sensi dell’art. 28, comma 8, del DM 150/2023.
[3] Tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, come a titolo di esempio: contratti e obbligazioni varie, responsabilità extracontrattuale, vendita di cose mobili, appalto, recupero crediti di qualsiasi importo, brevetti, proprietà intellettuale, materie ricadente nella competenza del tribunale delle imprese, diritto industriale e societario, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
[4] Importi ridotti di un quinto ai sensi dell’art. 28, comma 8, del DM 150/2023.

 

Art. 1) Applicazione del regolamento

Il presente regolamento si applica alle procedure di mediazione a fini conciliativi, ai sensi della normativa vigente.

Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’Organismo di mediazione Atena Alta Formazione (“Organismo di mediazione”) in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

In caso di sospensione o cancellazione dal registro dell’Organismo di mediazione, le parti non saranno più vincolate dal presente regolamento e i procedimenti di mediazione in corso proseguiranno presso altro Organismo di mediazione scelto congiuntamente dalle parti entro 15 giorni dalla comunicazione alle stesse della sospensione o cancellazione. In mancanza, l’Organismo di mediazione è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Sia la procedura di mediazione che le comunicazioni tra tutte le parti potranno svolgersi, in tutto o in parte, anche attraverso modalità telematiche, descritte sul sito www.atenaltaformazione.it sentiti le parti e il mediatore. La piattaforma telematica è stata predisposta dall’Organismo di mediazione al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza. La procedura telematica della mediazione è disciplinata dal successivo art. 12 del presente regolamento.

Art. 2) Avvio della mediazione

La parte di una lite che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso l’Organismo di mediazione, secondo i moduli in formato cartaceo disponibili presso la segreteria dell’Organismo di mediazione o in formato elettronico sul sito www.atenaltaformazione.it.

La domanda di avvio deve contenere:

  • Il nome dell’Organismo di mediazione.
  • Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
  • L’oggetto della lite.
  • Le ragioni della pretesa.
  • Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti.

L’Organismo di mediazione si riserva di tenere in sospeso la domanda di avvio depositata dalla parte istante se incompleta rispetto agli elementi sopra indicati, fino all’avvenuto perfezionamento della stessa domanda.

L’Organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi a decorrere dal deposito della domanda di avvio, salvo diversa pattuizione tra le parti. In caso di ricorso alla procedura di mediazione su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito della domanda di avvio.

La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 4 giorni antecedenti l’incontro. L’adesione e l’eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio.

Le richieste di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate caso per caso dall’Organismo, sentito il mediatore e le altre parti e comunque non oltre i termini di cui all’art.6, comma 1 del D. Lgs n.28/2010 e successive modifiche.

Art. 3) Nomina del mediatore

Il mediatore è designato dal Responsabile dell’Organismo di mediazione tra gli iscritti nell’elenco interno dei mediatori;

L’elenco dei mediatori è consultabile sul sito www.atenaltaformazione.it;

I mediatori inseriti nell’elenco dell’Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione ai sensi di legge nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;

La scelta viene effettuata dal Responsabile dell’Organismo di mediazione, anche tenuto conto dell’eventuale preferenza espressa congiuntamente dalle parti che potranno in tal senso indicare l’ordine di preferenza espresso per ciascun mediatore in una rosa di nomi presenti nell’elenco dell’Organismo di mediazione;

L’Organismo di mediazione designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza professionale (desunta dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione), turnazione, disponibilità ed esperienza, tenuto conto dell’oggetto della mediazione e delle parti della controversia, in maniera da assicurare il miglior servizio possibile alle parti nonché l’imparzialità e l’idoneità del mediatore al corretto e sollecito espletamento dell’incarico;

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’Organismo.

Se il valore della lite è superiore a 500.000 Euro, l’Organismo di mediazione può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, selezionati in base a specifiche competenze professionali, conoscenze tecniche o linguistiche eventualmente necessarie in relazione alla lite, alla loro disponibilità e alle indicazioni eventualmente fornite dalle parti. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza ai candidati entro 5 giorni dalla comunicazione della lista da parte dell’Organismo di mediazione. L’Organismo di mediazione nomina mediatore il candidato con l’ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quello più anziana. Se le parti non comunicano tempestivamente le rispettive preferenze, l’Organismo di mediazione nomina il mediatore tra i candidati proposti.

Art. 4) Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore

Il mediatore non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge, dal codice etico allegato al presente regolamento e dal “Codice europeo di condotta per i mediatori”.

Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

In casi eccezionali, e anche su istanza di parte, l’Organismo di mediazione può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza e competenza.

A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa pregiudicare l’imparzialità,l’indipendenza o la neutralità, e comunque in ogni di impedimento, l’Organismo di mediazione informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

Ove si renda necessario, e secondo quanto previsto dalla legge, l’Organismo di mediazione può individuare un mediatore ausiliario che assista il mediatore nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 5 Incontri di mediazione e poteri del mediatore

Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati.

Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell’istanza, salvo eventuali esigenze delle parti, ed ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l’incontro, il procedimento si conclude con esito negativo. In tal caso, il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni delle parti in merito alla possibilità di iniziare la procedura. Nessuna ulteriore verbalizzazione può essere inserita se non con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

Se le parti e gli avvocati ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, le parti sottoscrivono un apposito verbale accettando il presente Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri. Eventuali rinvii degli incontri successivi alla prosecuzione oltre il primo incontro devono essere richiesti con congruo preavviso (almeno 7 giorni prima), previo pagamento delle indennità e delle spese vive di segreteria dovute per il rinvio, debitamente documentate. In caso di richiesta di rinvio di una sola delle parti o qualora vi sia disaccordo tra le parti sulla richiesta di rinvio, l’Organismo si riserva la facoltà, sentito il mediatore, di fissare la nuova data.

Il mediatore può aggiornare la mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l’acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

A discrezione dell’Organismo di mediazione, possono essere ammessi ad assistere all’incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori, dando precedenza a quelli della lista di Atena Alta Formazione. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.

Le parti hanno diritto di accesso agli atti della mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura.

Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Art. 6) Presenza delle parti e loro rappresentanza

Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti, diverso dal legale che assiste, è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi mediante apposita procura speciale scritta con i necessari poteri per definire la controversia. In caso di presenza del solo legale, il verbale di mediazione darà atto che il legale è presente sia in assistenza sia in rappresentanza della

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante, diverso dal legale che assiste, munito dei necessari poteri per definire la controversia mediante apposita procura speciale scritta. In caso di presenza del solo legale, il verbale di mediazione darà atto che il legale è presente sia in assistenza sia in rappresentanza della

Le parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. L’assistenza legale è disciplinata da norme di legge. Nelle mediazioni c.d. volontarie, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche.

Art. 7) Esito dell'incontro di mediazione

Il verbale di mediazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal mediatore, secondo quanto previsto dalla legge, con cui si dà atto dell’esito dell’incontro ed eventualmente dell’impossibilità di una parte di sottoscriverlo.

Il verbale di mediazione sarà consegnato alle parti dopo il versamento all’Organismo di mediazione dell’intero importo delle spese di mediazione.

Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria dell’Organismo di mediazione consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all’allegato C) da trasmettere al Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dall’accordo eventualmente raggiunto restano ad esclusivo carico delle parti.

Art. 8) Obblighi di riservatezza

Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo di mediazione o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Il mediatore non può divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.

Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati, i consulenti e i mediatori che sono presenti all’incontro per lo svolgimento del tirocinio assistito, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono utilizzare al di fuori della mediazione, come prova giudiziale o di altra natura, informazioni e circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.

L’Organismo di mediazione assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento o atto formato durante il procedimento.

Art. 9) Tirocinio assistito dei mediatori

Il tirocinio assistito consiste sia nell’osservazione dell’operato del mediatore esperto senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso. I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione.

L’Organismo di mediazione deve consentire gratuitamente lo svolgimento del tirocinio assistito prescritto ai sensi di legge, dando comunque la precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco.

Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui sono tenuti il mediatore e la segreteria ed è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento cui assiste.

Il tirocinante non ha diritto a percepire alcun compenso.

Art. 10) Indennità di mediazione

Le parti devono corrispondere in egual misura all’Organismo di mediazione le indennità della Mediazione in base alla “Tabella delle indennità” in vigore al momento dell’avvio della procedura di Mediazione.

Le indennità della Mediazione sono dovute in solido da ciascuna delle parti che ha aderito al procedimento e sono quelle previste dal DM 180/2010, come modificato dal DM 145/2011, art. 16, del D.M. 139/2014 e dalla Tabella liberamente redatta dall’ Organismo di mediazione.

Le indennità sono comprensive di IVA al 22% ed includono le spese di gestione del procedimento e l’onorario del mediatore.

Art. 11) Responsabilità delle parti

Sono di competenza esclusiva delle parti:

l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. L’organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito della domanda di avvio e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;

le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa nonché il valore della controversia così come contenute nella domanda di avvio;

l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;

l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni e le attività da svolgersi per l’esatta individuazione di tali recapiti in caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito e ricezione della domanda di avvio e/o di mancata ricezione di ogni altra comunicazione relativa al procedimento di mediazione;

la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;

le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio;

le dichiarazioni con cui la parte attesta di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito della domanda di avvio fino alla conclusione della procedura.

Art. 12) Modalità telematiche per la mediazione

Previo pagamento delle spese vive previste, al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, con il consenso del mediatore e dell’Organismo, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni.

L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.

L’utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web www.atenaltaformazione.it, previa registrazione all’area utente del sito.

A seguito della registrazione, all’utente vengono attribuite una username ed una password personali, da utilizzarsi per l’accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste.

Atena Alta Formazione si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, Atena Alta Formazione non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie username e password personali.

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati, accedendo all’apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate nell’invito formale trasmesso alle parti dalla piattaforma telematica. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell’applicazione. Non è consentita la presenza di altre parti oltre quelle coinvolte.

Il verbale e l’accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l’invio potrà avvenire a mezzo pec. In caso di sottoscrizione autografa, il verbale potrà essere scambiato a mezzo pec, allo scopo di certificarne la provenienza.

Art. 13) Clausola finale:

Rapporti tra il presente regolamento e il Decreto Legge 4 marzo 2010 N. 28 e il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 N. 180

Il procedimento di mediazione, per tutto quanto non è previsto, disposto e regolato nel presente Regolamento, è disciplinato dal D. Lgs. 28/10 e dal D.M. 180/10 e successive modificazioni.

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Istanza di Mediazione

Allegato  A – altra parte istante

Allegato  B – altre parti chiamate in mediazione

Istanza di Mediazione Congiunta

Istanza di Adesione

Regolamento di mediazione

elenco mediatori


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